Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione, in particolare D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I testi di tutte le norme citate nella sezione Cittadinanza possono essere consultati gratuitamente sul sito ufficiale del Governo italiano: https://www.normattiva.it.
A – Acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana
I cittadini stranieri residenti all’estero possono chiedere la cittadinanza:
- per nascita da genitore italiano/a
- per discendenza da avo italiano iure sanguinis
- per matrimonio o unione civile con cittadino/a italiano/a iure matrimonii
- ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124
- per elezione a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione
- per adozione da parte di cittadini italiani durante la minore età
- per coabitazione con il genitore straniero che diventa cittadino all’atto del giuramento, in caso di figli minorenni communicatione iure.
1) Figli appena nati o ancora minorenni
I cittadini italiani che devono registrare figli appena nati o ancora minorenni devono seguire la procedura riportata alla seguente pagina informazioni per la trascrizione degli atti di nascita di minori.
Con la trascrizione degli atti di nascita dei figli, appena nati o ancora minorenni, l’attribuzione della cittadinanza avverrà infatti automaticamente.
2) Cittadinanza italiana per discendenza
Nel caso della cittadinanza per discendenza si fa presente che la procedura qui indicata riguarda esclusivamente i cittadini stranieri maggiorenni figli di, o discendenti da, cittadini italiani.
ATTENZIONE: Cittadinanza per discendenza trasmessa dalla madre
La madre cittadina italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
3) Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile
Per informazioni su modalità di presentazione dell’istanza e documentazione necessaria cliccare qui.
5) Elezione di cittadinanza
Ai sensi dell’art. 2 della L. 65 febbraio 1992, n. 91 i cittadini stranieri maggiorenni riconosciuti o dichiarati giudizialmente come figli da parte di cittadini italiani possono eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.
B – Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana
Chi abbia perso la cittadinanza italiana per effetto di automatismi di legge o a seguito di naturalizzazione o di espressa rinuncia, può riacquistarla, salvo alcune limitazioni previste dalla legge, seguendo la procedura indicata al seguente link.
C – Rinuncia alla cittadinanza italiana
La normativa in vigore prevede anche la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana. Le condizioni e la procedura sono indicati qui.
Ulteriori informazioni ed appuntamenti
La prenotazione di appuntamenti per presentare istanza di riconoscimento, elezione, rinuncia o riacquisto della cittadinanza, può essere richiesta tramite mail a colonia.cittadinanza@esteri.it
La trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è soggetta al pagamento di 600,00 Euro.
Si precisa che il pagamento è dovuto a prescindere dall’esito della richiesta.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, ai sensi dell’art. 9-bis della Legge 91 del 5 febbraio 1992, da corrispondere al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate.