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CITTADINANZA ITALIANA – Per matrimonio o unione civile “ius matrimonii”

 

 


UFFICIO CITTADINANZA

colonia.cittadinanza@esteri.it

  1. Cenni normativi
  2. Requisiti
  3. Documenti
  4. PROCEDURA

4.1  Fase 1 registrazione
4.2  Fase 2 inserimento istanza
4.3  Fase 3 verifica consolare
4.4 Fase 4 valutazione Ministero dell’Interno
4.5 Fase 5 decreto, notifica, giuramento (conclusione)

  1. Semplificazione amministrativa e costi
  2. Contatti e link utili

 

ad 1) CENNI NORMATIVI

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio o unione civile vengono fornite solo in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge N.123 del 21 aprile 1983
  • Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
  • Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
  • Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
  • Decreto Legge N. 130 del  21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

Le norme indicate sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale del Governo Italiano www.normattiva.it

 

ad 2) REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

a) Residenza nella circoscrizione consolare:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

b) Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

c) Trascrizione del matrimonio/unione civile:
se avvenuto all’estero, il matrimonio/unione civile deve essere stato trascritto presso il Comune in Italia;

d) Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio);

e) Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

f) Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

g) Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

h) Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

i) Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

j) Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

 

ad 3) DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA CITTADINANZA

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Per verificare le modalità di legalizzazione sia dell’originale che della traduzione si consiglia di verificare le informazioni sul sito della rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel luogo di nascita.

Per i cittadini stranieri nati in Germania il certificato di nascita da presentare è l’estratto internazionale plurilingue (Internationale Geburtsurkunde) senza bisogno di legalizzazione o traduzione

2. Certificati Penali:

  • del Paese di nascita,
  • di tutti gli altri Paesi in cui si è avuta la residenza a partire dai 14 anni d’età (tranne l’Italia),
  • di tutti i Paesi di cui si possiede la cittadinanza (anche se non vi si è mai risieduto).

Ogni certificato penale deve essere in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana, secondo le regole del paese da cui proviene (eventualmente verificare con le rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei paesi interessati).

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di nascita solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

In Germania il certificato penale da richiedere è il Führungszeugnis, che è rilasciato dal Ministero della Giustizia federale ma si richiede presso gli uffici municipali del Comune di residenza. Si deve richiedere nella versione solo tedesca e non in quella Europea. Deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un/una traduttore/traduttrice scelto/a dalla lista pubblicata sul sito del Consolato: https://conscolonia.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/altri-servizi/professionisti-italiani-avvocati-interpreti-traduttori-medici/

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) e del Permesso di Soggiorno tedesco (per coloro che sono obbligati ad averlo secondo la legge tedesca). I cittadini tedeschi possono allegare, in alternativa, la fotocopia della carta di identità (Personalausweis)

5. Copia dell’atto di matrimonio/atto di unione civile o estratto per riassunto del registro dei matrimoni/unioni civili, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento è obbligatorio e non può essere sostituito dal certificato di matrimonio originale estero. Nel documento devono essere indicati gli estremi di trascrizione in Italia.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento QCER.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) riconosciuti ai fini della domanda di cittadinanza sono esclusivamente i seguenti:

  • Università per stranieri di Siena,
  • Università per stranieri di Perugia,
  • Università Roma Tre,
  • Società Dante Alighieri.

Detti enti hanno sessioni di esame autonome ma anche accordi con istituti e scuole in Italia e all’estero. Il titolo acquisito è valido ai fini della domanda di cittadinanza a prescindere dal luogo in cui si è tenuto l’esame, purché l’ente certificatore dell’esame sia uno di quelli su indicati. È compito del cittadino straniero individuare le sedi di esame.

Per informazioni su dove sostenere l’esame di lingua nella circoscrizione di questo Consolato Generale cliccare qui

In alternativa al predetto certificato:titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

a) Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto, quando erano residenti in Italia, l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;

b) I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico. Si intende con ciò il permesso di soggiorno con validità ILLIMITATA rilasciato dalle Questure italiane quando si era residenti in Italia.
Si precisa che il possesso di un equivalente titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità tedesche (Aufenthaltstitel) NON costituisce titolo di esenzione alla presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana.

7. Marca da Bollo da Euro 16: la marca da bollo può essere acquistata online durante la compilazione della domanda cliccando sul pulsante PAGOPA. In alternativa la Marca da Bollo deve essere acquistata in Italia e gli estremi della Marca devono essere inseriti nella domanda di cittadinanza nell’apposito spazio indicato nel modulo.

8. Carta Identità italiana: se si è in possesso di una carta identità italiana la copia deve essere allegata al resto della documentazione.

NOTA BENE: Poiché la domanda deve essere presentata prima nel formato elettronico online (vedi successivo paragrafo: “Procedura”), i documenti devono essere predisposti in versione digitale, creando una serie di file di massimo 3MB ciascuno. Si raccomanda di includere nella scansione TUTTE le pagine di ciascun documento. I certificati penali devono essere scansionati tutti assieme in modo da formare un unico file finale che li contenga tutti, perché la piattaforma informatica accetta un solo file per ogni tipologia documentale.

 

ad 4) PROCEDURA

 

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno:
www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

Per chi presenta la domanda dall’estero non è ancora obbligatorio essere in possesso dell’identità digitale denominata SPID.

Dalla Homepage cliccare su: VAI ALLA PROCEDURA

Poi scegliere: ENTRA CON SPID oppure ACCEDI SENZA SPID

Poi creare il proprio account seguendo le istruzioni. Nel caso di accesso senza SPID l’account viene creato utilizzando il proprio indirizzo email e una password di propria creazione.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

 

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: www.portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

Scegliere il modulo corretto (cittadinanza per matrimonio o unione civile)

  • nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita
  • nel modulo vanno riportate le GENERALITÀ così come indicate nei vari atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere.

In caso di discordanze è necessario allegare la documentazione giustificativa (es. Dichiarazione di esatte generalità a cura del proprio Consolato o Governo).

Nella composizione del nucleo familiare specificare l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione e residenti con il/la richiedente.

Nella sezione del modulo relativa alle residenze precedenti da quella attuale devono essere inseriti tutti gli indirizzi di residenza dalla data di nascita fino alla data in cui si è iniziata l’attuale residenza.

NOTA BENE:

Il modulo di domanda è composto di una serie di sezioni. Si accede da una sezione all’altra cliccando su: “sezione successiva”. Man mano che vengono riempite le sezioni è necessario allegare il relativo documento. Ogni volta che si clicca su “salva” il sistema segnala eventuali errori o discrepanze. Si raccomanda di non usare segni particolari, punteggiatura o simboli, perché non sono accettati dal sistema. Non devono essere inserite le lettere tedesche con i due puntini, che vengono sostituiti aggiungendo la lettera “E” (es: ü diviene: ue).

PRECISAZIONE SUI PAGAMENTI:

L’ultima sezione del modulo online riguarda i pagamenti:

  • contributo da Euro 250
  • Marca da Bollo da Euro 16

Entrambi i pagamenti possono essere effettuati direttamente online durante la compilazione utilizzando il sistema PAGOPA. In questo caso è sufficiente cliccare sulla corrispondente icona. Una volta effettuato il pagamento il sistema genera automaticamente la ricevuta.

Se invece il pagamento del contributo di Euro 250 è stato effettuato in precedenza allora sarà necessario allegare la ricevuta che sarà stata previamente scansionata. Accertarsi in tal caso che la ricevuta sia completa.

UNA VOLTA COMPLETATO IL MODULO DI DOMANDA, EFFETTUATI I PAGAMENTI E ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI INVIARE LA DOMANDA ELETTRONICA UTILIZZANDO L’APPOSITO TASTO.

 

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi.

Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
  • certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
  • certificato aggiornato di residenza (Erweiterte Meldebescheinigung)

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

 

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

ad 5) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

 

COSTI

In fase di presentazione della domanda:

1. Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno. Se non si effettua il pagamento online con il sistema PAGOPA si deve effettuare un versamento sul conto corrente del Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online):

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIR

2. Marca da Bollo da Euro 16

I pagamenti successivi:

I pagamenti successivi saranno effettuati presso il Consolato. Saranno applicati i seguenti articoli della tabella consolare:

  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24
  • Marca da bollo sull’istanza: art. N/A
  • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.

(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)

  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
  • Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
  • Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A

 

ad 6) CONTATTI E LINK UTILI

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