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STATO CIVILE – Nascite (registrazione in Italia di un figlio nato all’estero)

NASCITE

E-Mail: colonia.nascitemorti@esteri.it

1) Registrazione di nascita di figlio di cittadini italiani all’estero

I figli di cittadini italiani all’estero, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Il loro atto di nascita deve essere trascritto in Italia.

Di norma l’ufficio di Stato Civile tedesco (Standesamt) trasmette l’atto di nascita su modello internazionale all’Ufficio Consolare, che poi provvede all’invio al Comune italiano.
Si consiglia comunque di verificare, se l’atto di nascita sia veramente arrivato  in Consolato.

Si fa presente che la trascrizione dell’atto di nascita in Italia è condizione indispensabile per il rilascio dei documenti di riconoscimento (carta d’identità e passaporto).

Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi al Consolato Generale, munito dei seguenti documenti:

  • atto di nascita su modello internazionale (Internationale Geburtsurkunde), in ORIGINALE, emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Comune tedesco;
  • documento d’identità che attesti il possesso della cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto all’A.I.R.E.);
    in alternativa, dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana.

2) Registrazione di nascita di figlio di cittadini italiani all’estero nato fuori dal matrimonio

Per i figli nati fuori dal matrimonio i genitori devono far pervenire l’atto di nascita ORIGINALE rilasciato su modello internazionale.

Anche i seguenti documenti:

  • riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennung)
  • riconoscimento di paternità  (Vaterschaftsanerkennung)
  • assenso materno al riconoscimento di paternità (Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung), qualora non incluso nel riconoscimento di paternità.

in ORIGINALE in lingua tedesca, con relativa traduzione in italiano ORIGINALE, per la quale è necessario avvalersi esclusivamente di un traduttore giurato di riferimento  del Consolato Generale.

3) Attribuzione del cognome

Per l’ordinamento italiano è rilevante, ai fini dell’attribuzione del cognome di figli naturali di genitori entrambi italiani, l’ordine in cui i riconoscimenti di maternità e paternità sono avvenuti.

A decorrere dal 29 dicembre  2016, a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, è  possibile  attribuire  al  figlio  il cognome  della  madre in aggiunta a quello del padre. Ciò, a condizione che vi sia in tal senso un’esplicita manifestazione di volontà da parte di entrambi i genitori.

Ai fini di  una  corretta  formazione  dell’atto  di  nascita  i  genitori entrambi  italiani dovranno rendere  la  dichiarazione di  voler  attribuire  il  cognome  materno in  aggiunta a quello  paterno direttamente all’Ufficiale di Stato Civile tedesco al momento della dichiarazione della nascita.

4) Responsabilità genitoriale

L’ordinamento tedesco attribuisce in via esclusiva alla madre la responsabilità genitoriale dei figli di coppie non sposate, anche se il padre ha fatto il riconoscimento di paternità. Il padre può ottenere la responsabilità genitoriale congiunta solo con l’assenso della madre. In caso di diniego potrà ricorrere esclusivamente in Tribunale. Si suggerisce pertanto alle coppie non sposate di richiedere allo Jugendamt competente, sin dall’arrivo in Germania o immediatamente prima della nascita, l’attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale (Gemeinsames Sorgerecht).

ALLEGATI

Trascrizione certificato di nascita bilingue:
3570_f_cons97clntrascrizionecertificatodinascitabilingue_18-04-2023

Trascrizione atto di nascita al comune del padre:
richiesta_trascr_atto_nascita_comune_padre_18-04-2023