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CITTADINANZA – per discendenza “iure sanguinis”

UFFICIO POLIFUNZIONALE

colonia.cittadinanza@esteri.it


ATTENZIONE
:

Questa sezione riguarda esclusivamente i cittadini stranieri maggiorenni che, essendo discendenti di cittadini italiani, intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

I cittadini italiani che devono registrare i figli appena nati o, comunque, ancora minorenni, devono invece consultare la sezione del sito relativa a “Stato Civile – registrazione atti di nascita”.

 

Principi generali della cittadinanza italiana

È cittadino/a italiano/a il/la figlio/a di padre o madre cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore a figlio/a senza limiti di generazione a condizione che né l’istante né gli ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. La normativa vigente consente il possesso di più di una cittadinanza, senza limitazione nel numero.

I cittadini stranieri maggiorenni, discendenti di cittadini italiani, possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ma devono dimostrare da parte degli avi nella linea diretta di discendenza:

a) sia la discendenza;
b) che la mancata perdita del diritto di cittadinanza.

 

A. Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”

 

1) Requisito essenziale:

L’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia. Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza, anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purchè sia deceduto dopo tale data e dopo attenta verifica delle vicende anagrafiche dell’avo stesso (ad esempio: data di emigrazione).

2) Riconoscimento della cittadinanza per discendenza trasmessa dalla madre:

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti.

3) Perdita della cittadinanza da parte degli ascendenti:

Il 16 agosto 1992 è entrata in vigore l’attuale legge italiana sulla cittadinanza.
Gli ascendenti in linea retta
che hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima di quella data hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana (art. 8 L.555/1912) – anche in assenza di formale rinuncia.

La catena di trasmissione della cittadinanza si è interrotta e i discendenti non possono più ottenere la cittadinanza, se tale acquisto di cittadinanza straniera è avvenuto:

  • PRIMA della nascita dell’avo successivo; oppure
  • DOPO la nascita dell’avo successivo, ma prima del raggiungimento della maggiore età dello stesso;

ATTENZIONE:
Questa regola vale anche per i paesi in cui:

  • è o era in vigore lo ius soli (per esempio: Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada);
  • e i discendenti dei cittadini italiani acquisivano automaticamente alla nascita la cittadinanza del paese;

Quindi:
Se un avo, nato in Italia, ha avuto un figlio in un paese, dove:
1) il figlio acquisiva automaticamente la cittadinanza;
2) e si è naturalizzato dopo la nascita di tale figlio;
3) ma prima del raggiungimento della maggiore età del figlio, cioè a 21 anni (oppure a 18 anni a partire dal 06/03/1975);
allora:
anche il figlio minorenne ha perso automaticamente la cittadinanza italiana.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA

L’istanza deve obbligatoriamente essere presentata nel luogo di residenza del richiedente. La residenza deve essere dimostrata.

Per presentare l’istanza di cittadinanza presso il Consolato Generale d’Italia a Colonia è necessario fissare un appuntamento, inviando un’e-mail a: colonia.cittadinanza@esteri.it specificando tra l’altro quale sia la località di effettiva residenza in Germania.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale, debitamente legalizzata e tradotta in italiano, come indicato nella check-list.

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.

I documenti originali richiesti non verranno restituiti.

La presentazione dell’istanza è soggetta al pagamento di un contributo di euro 600,00, non rimborsabile anche in caso di rigetto. Il pagamento viene di norma effettuato presso la cassa automatica del Consolato, in contanti o con Bancomat tedesco (EC-Karte), il giorno dell’appuntamento.

Ai sensi della vigente normativa i tempi massimi di trattazione delle istanze sono di 730 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale invierà una comunicazione ufficiale.

Link:

 

B. Riconoscimento della cittadinanza per discendenza diretta: figli maggiorenni di cittadini italiani, iscritti all’A.I.R.E., non registrati durante la minore età.

 

I figli dei cittadini italiani hanno diritto automatico alla cittadinanza, tuttavia, per i nati all’estero, la registrazione della nascita deve avvenire durante la minore età a cura dei genitori. Quando questo non avviene e il minore compie il diciottesimo anno di età, il diritto di cittadinanza non viene perduto, ma la registrazione automatica non è più possibile e non potrà più avvenire a cura dei genitori.

Gli interessati dovranno quindi presentare anch’essi istanza di cittadinanza per discendenza e versare il contributo di Euro 600,00.

In linea generale questi casi sono più semplici e la documentazione da presentare è meno complessa. Inoltre, potrebbe non essere necessario un appuntamento. In tal caso il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario e la documentazione potrà essere inviata per posta.

Gli interessati sono pregati di prendere prima visione della check-list e poi di inviare un’e-mail a colonia.cittadinanza@esteri.it per approfondire il caso specifico. Nell’e-mail è necessario specificare: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), le generalità del genitore italiano e la città tedesca di effettiva residenza.

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