UFFICIO POLIFUNZIONALE
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione, in particolare D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I testi di tutte le norme citate nella sezione Cittadinanza possono essere consultati gratuitamente sul sito ufficiale del Governo italiano: https://www.normattiva.it.
A – Acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana
I cittadini stranieri residenti all’estero possono chiedere la cittadinanza:
- per nascita da genitore italiano/a
- per discendenza da avo italiano iure sanguinis
- per matrimonio o unione civile con cittadino/a italiano/a iure matrimonii
- ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124
- per elezione a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione
- per adozione da parte di cittadini italiani durante la minore età,
- per beneficio di legge durante la minore età.
1) Figli appena nati o ancora minorenni
I cittadini italiani che devono registrare figli appena nati o ancora minorenni devono seguire la procedura riportata alla seguente pagina informazioni per la trascrizione degli atti di nascita di minori.
Si segnala a tal proposito che la legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 ha notevolmente ridotto i casi di trasmissione della cittadinanza italiana.
2) Cittadinanza italiana per discendenza
Nel caso della cittadinanza per discendenza si fa presente che la procedura qui indicata riguarda esclusivamente i cittadini stranieri maggiorenni figli di, o discendenti da, cittadini italiani.
3) Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile
Per informazioni su modalità di presentazione dell’istanza e documentazione necessaria cliccare qui.
5) Elezione di cittadinanza
Ai sensi dell’art. 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 i cittadini stranieri maggiorenni riconosciuti o dichiarati giudizialmente come figli da parte di cittadini italiani possono eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.
B – Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana
Chi abbia perso la cittadinanza italiana per effetto di automatismi di legge o a seguito di naturalizzazione o di espressa rinuncia, può riacquistarla, salvo alcune limitazioni previste dalla legge, seguendo la procedura indicata al seguente link.
Ai sensi dell’art. 17 della L. 91/1992, come riformato dalla L. 74/2025, dal 1 luglio 2025 al 31 dicembre 2027 sarà inoltre possibile riacquistare a cittadinanza italiana per le persone che si trovino nelle condizioni indicate al seguente link.
C – Rinuncia alla cittadinanza italiana
La normativa in vigore prevede anche la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana. Le condizioni e la procedura sono indicati qui.
Ulteriori informazioni ed appuntamenti
La prenotazione di appuntamenti per presentare istanza di riconoscimento, elezione, rinuncia o riacquisto della cittadinanza, può essere richiesta tramite mail a colonia.cittadinanza@esteri.it
La trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è soggetta al pagamento di 600,00 Euro.
Si precisa che il pagamento è dovuto a prescindere dall’esito della richiesta.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, ai sensi dell’art. 9-bis della Legge 91 del 5 febbraio 1992, da corrispondere al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate.