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ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO A.I.R.E.

UFFICIO ANAGRAFE
anagrafe.colonia@esteri.it

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

A.I.R.E. significa Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero ed è stata istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per i cittadini italiani residenti all’estero (sono esenti dall’obbligo di iscrizione AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari; i militari in missione presso le strutture NATO; i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale).
La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell’espatrio (art. 6, co. 1, L. 470/1988).

L’aggiornamento delle informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per poter fruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.), votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane.
Conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.
I proprietari di case o di altri immobili in Italia iscritti all’AIRE possono chiedere agli enti competenti, in base alle regolamentazioni da essi stabilite, riduzioni o agevolazioni per utenze e tributi (per esempio: fornitura di energia elettrica o acqua, tassa rifiuti urbani, imposta comunale sulla casa di proprietà, ecc.)

FAST IT – Iscrizione tramite il portale per i servizi demografici

Il modo più semplice per iscriversi all’ A.I.R.E. è tramite il portale FAST IT dal proprio computer di casa, trasmettendo online:

  1. copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) sul quale l’interessato abbia apposto la sua firma.
  2. copia del certificato di residenza non più vecchio di 6 mesi (Meldebescheinigung) semplice o cumulativo in presenza di familiari conviventi.
  3. copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) di eventuali familiari conviventi.

La documentazione da allegare all’istanza, previamente scannerizzata in formato PDF e di dimensioni non superiori a 1.0 Mb,
va inserita nelle tre caselle predisposte seguendo le istruzioni step-by-step fino a procedura completata.

Questi servizi possono essere richiesti tramite il portale FAST IT:

A.I.R.E. – Altri vantaggi dell’iscrizione all’A.I.R.E.

1) Accesso gratuito agli iscritti AIRE per musei, aree e parchi archeologici statali
In attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consente, negli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti di un fondo appositamente istituito, l’accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione all’AIRE.
A tal fine, si ritiene che i connazionali residenti all’estero possano esibire un proprio documento di identità dal quale risulta l’iscrizione all’AIRE, o chiedere al proprio Comune di riferimento un certificato di iscrizione all’AIRE o, infine, esibire una propria autocertificazione nella quale si dichiara l’iscrizione all’AIRE del proprio comune (D.P.R. 445/2000). Il Consolato non può rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE: essi possono essere rilasciati solo dai Comuni.

Per ulteriori informazioni consultare questa pagina del Ministero della Cultura.

2) ANPR – Possibilità di scaricare gratuitamente certificati anagrafici
A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici personali (quali residenza, cittadinanza ed esistenza in vita) possono essere scaricati online gratuitamente direttamente dagli interessati, mediante il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Quest’ultimo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.

I cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione di Colonia potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo seguente: MODULO – Dichiarazione di convivenza di fatto – bilingue

Uno dei conviventi di fatto potrà sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione. Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicherà d’ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto).

Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all’autorità consolare, presentando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.

 

MODULO – Dichiarazione di convivenza di fatto – bilingue

A.I.R.E. – Ulteriori informazioni