UFFICIO ANAGRAFE
anagrafe.colonia@esteri.it
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari , nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla Legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare (Legge 18/1979);
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza degli Uffici consolari.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.
I proprietari di case o di altri immobili in Italia iscritti all’AIRE possono chiedere agli enti competenti, in base alle regolamentazioni da essi stabilite, riduzioni o agevolazioni per utenze e tributi (per esempio: fornitura di energia elettrica o acqua, tassa rifiuti urbani, imposta comunale sulla casa di proprietà, ecc.)
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:
La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST IT (disponibile in lingua italiana, tedesca, inglese, francese, spagnola e portoghese) dal proprio computer di casa, trasmettendo online:
- copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) sul quale l’interessato abbia apposto la sua firma, e di eventuali familiari conviventi.
- copia del certificato di residenza non più vecchio di 6 mesi (Meldebescheinigung), semplice o cumulativo in presenza di familiari conviventi.
- dichiarazione sostitutiva scaricabile dal portale.
La documentazione da allegare all’istanza, in formato pdf, jpg, jpeg, png e p7m, con dimensione massima di 1 MB per ciascun file, va inserita nelle tre caselle predisposte seguendo le istruzioni step-by-step fino a procedura completata. È stato integrato, nella fase di caricamento, uno strumento di riduzione delle dimensioni delle immagini che consentirà una gestione semplificata degli allegati.
Al seguente link sono reperibili le risposte alla domande più frequenti.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Oltre alla richiesta di iscrizione in AIRE il portale dei Servizi Consolari FAST IT offre la possibilità di:
- visualizzare la propria scheda anagrafica
- comunicare il cambio di indirizzo
- comunicare il trasferimento in un’altra circoscrizione consolare
Iscrizione all’A.I.R.E. di minori
Per iscrivere all’A.I.R.E. i neonati è necessario preventivamente far trascrivere l’atto di nascita nel Comune di iscrizione A.I.R.E. del genitore italiano (o della madre qualora entrambi i genitori siano cittadini italiani). Per ulteriori informazioni clicca qui.
In caso di minori residenti con un solo genitore o ad un indirizzo diverso rispetto a quello di chi esercita la responsabilità genitoriale, sarà necessario inviare l’atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori. Clicca qui per scaricare il modulo.
CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Quest’ultimo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.
I cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione di Colonia potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo seguente: MODULO – Dichiarazione di convivenza di fatto – bilingue
Uno dei conviventi di fatto potrà sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione. Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicherà d’ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto).
Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all’autorità consolare, presentando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.