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Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, modificato dall’articolo 15 della legge n.183 del 2011).
Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 non necessitano di autentica di firma, ma sarà necessario allegare alla dichiarazione firmata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

L’autentica di firma è invece richiesta quando la dichiarazione debba essere presentata:

  • a soggetti privati​​​​​, come banche, assicurazioni, ecc.;
  • a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).

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1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato civile;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio,
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati: medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità CE; marchi o brevetti.

Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l’uso dell’atto è esente, per legge, da essa.

Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.

Un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione è reperibile qui

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2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è un documento, redatto in carta semplice, tramite il quale posso essere riportati stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona, …), qualità personali (essere titolare d’impresa; non essere soggetto all’imposta sui redditi, …) o fatti (avere subito danni a causa di una calamità naturale, …) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza.

Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Il firmatario si assume la responsabilità personale di quanto dichiarato.

Un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è reperibile qui


Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.