In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Germania, Austria, Belgio, Francia e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o Apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Alla luce di queste disposizioni, per l’erogazione di atti notarili ci si deve di norma rivolgere ai notai locali (consultando il sito www.deutsche-notarauskunft.de è possibile verificare l’eventuale conoscenza della lingua italiana da parte dei notai tedeschi più vicini al proprio domicilio).
Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti. Clicca QUI per ulteriori informazioni sulle modalità di legalizzazione della traduzione.
Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio consolare continui a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali. Egli può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestano carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.