UFFICIO POLIFUNZIONALE
L’art. 34 del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 attribuisce al Capo dell’Ufficio consolare le funzioni che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.
I genitori o gli esercenti la responsabilità sui figli minori italiani, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE, devono presentare istanza al Console Generale, in qualità di giudice tutelare, prima di assumere alcune iniziative di natura patrimoniale eccedenti l’ordinaria amministrazione.
In caso di dubbi, è sempre possibile individuare l’Autorità consolare territorialmente competente per il proprio caso utilizzando lo strumento disponibile a questa pagina (inserendo sia la nazione sia la città).
MODALITÀ DI FRUIZIONE E COSTO DEL SERVIZIO
Gli interessati devono inviare per posta la seguente documentazione in originale:
1. Istanza ottenuta modificando e adattando alle proprie esigenze uno dei modelli riportati di seguito e sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale:
- accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario;
- rinuncia all’eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente;
- accettazione di un legato;
- riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;
- autorizzazione alla riscossione di un capitale nell’interesse del figlio minore;
- autorizzazione al passaggio di proprietà di un autoveicolo ereditato dal minore (per la vendita dell’autoveicolo ereditato dal minore, il Giudice Tutelare esprime solo parere);
- autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore;
- autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore;
- autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente;
- autorizzazione ad accettare una donazione fatta ad minore;
- autorizzazione ad acquistare o vendere un bene immobile in nome e per conto del minore;
- autorizzazione a contrarre mutui o locazioni ultranovennali.
2. relativa documentazione di supporto,
3. copia dei documenti di riconoscimento del minore e dei genitori italiani (o cittadini UE) – nel caso in cui uno dei due genitori non fosse cittadino dell’Unione Europea l’istanza andrà sottoscritta personalmente in Consolato.
4. ricevuta del bonifico di Euro 22,00 (artt. 31a e 31b della tabella dei diritti consolari) più relative spese postali (Euro 1,80 per invio con posta ordinaria, Euro 4,15 per invio con posta raccomandata) sul c/c del Consolato Generale:
IBAN DE 36 3707 0024 0232 9662 00
Intestatario: Italienisches Generalkonsulat Köln
Causale: Nome – Cognome/ istanza giudice tutelare
NB: Il Console Generale può autorizzare l’istanza così come proposta dalle parti o rigettarla se, dopo aver valutato l’interesse per il minore, non la ritenga tuttavia vantaggiosa. È facoltà del Console Generale richiedere la produzione di ulteriore documentazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sezione EAS dell’Ufficio Polifunzionale colonia.sociale1@esteri.it.