UFFICIO POLIFUNZIONALE
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Quest’ultimo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.
I cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione di Colonia potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo seguente: MODULO – Dichiarazione di convivenza di fatto – bilingue
Uno dei conviventi di fatto potrà sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione. Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicherà d’ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto).
Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all’autorità consolare, presentando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.