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ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO A.I.R.E. – Iscrizione

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari , nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla Legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare (Legge 18/1979);
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza degli Uffici consolari.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.
I proprietari di case o di altri immobili in Italia iscritti all’AIRE possono chiedere agli enti competenti, in base alle regolamentazioni da essi stabilite, riduzioni o agevolazioni per utenze e tributi (per esempio: fornitura di energia elettrica o acqua, tassa rifiuti urbani, imposta comunale sulla casa di proprietà, ecc.)

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST IT (disponibile in lingua italiana, tedesca, inglese, francese, spagnola e portoghese) dal proprio computer di casa, trasmettendo online:

  1. copia del documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità) sul quale l’interessato abbia apposto la sua firma, e di eventuali familiari conviventi.
  2. copia del certificato di residenza non più vecchio di 6 mesi (Meldebescheinigung), semplice o cumulativo in presenza di familiari conviventi.
  3. dichiarazione sostitutiva scaricabile dal portale.

La documentazione da allegare all’istanza, in formato pdf, jpg, jpeg, png e p7m, con dimensione massima di 1 MB per ciascun file, va inserita nelle tre caselle predisposte seguendo le istruzioni step-by-step fino a procedura completata. È stato integrato, nella fase di caricamento, uno strumento di riduzione delle dimensioni delle immagini che consentirà una gestione semplificata degli allegati.

Al seguente link sono reperibili le risposte alla domande più frequenti.

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L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Oltre alla richiesta di iscrizione in AIRE il portale dei Servizi Consolari FAST IT offre la possibilità di:

 

Iscrizione all’A.I.R.E. di minori

Per iscrivere all’A.I.R.E. i neonati è necessario preventivamente far trascrivere l’atto di nascita nel Comune di iscrizione A.I.R.E. del genitore italiano (o della madre qualora entrambi i genitori siano cittadini italiani). Per ulteriori informazioni clicca qui.

In caso di minori residenti con un solo genitore o ad un indirizzo diverso rispetto a quello di chi esercita la responsabilità genitoriale, sarà necessario inviare l’atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori. Clicca qui per scaricare il modulo.