UFFICIO POLIFUNZIONALE
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it
Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate all’estero devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, sarà pertanto cura del connazionale richiedere al Consolato Generale l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio iscritto e trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.
A tal fine il cittadino italiano dovrà inviare per posta al Consolato Generale la documentazione che si elenca di seguito:
1. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (prima del 10.03.2001):
- sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza;
- traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
- richiesta di trascrizione della sentenza straniera di divorzio ai sensi dell’art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, sottoscritta dall’interessato;
- fotocopia di un documento d’identità.
2. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (dal 10.03.2001 al 31.07.2022):
- ALLEGATO I (facsimile – solo per visualizzazione): Certificato prodotto ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 2201/2003, rilasciato dal tribunale tedesco che ha emesso la sentenza (Amtsgericht), nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. Il certificato deve necessariamente riportare nome e cognome di entrambi gli ex- coniugi. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sottoscritta dall’interessato;
- fotocopia di un documento d’identità;
- in caso di sentenza resa in contumacia, copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.
3. Per le sentenze emesse da Tribunali tedeschi (a partire dal 1° agosto 2022):
- ALLEGATO II (facsimile – solo per visualizzazione): Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale previsto dall’art. 36, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 2019/1111 del 25 giugno 2019, rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza (Amtsgericht), nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sottoscritta dall’interessato;
- copia del documento d’identità;
- in caso di sentenza resa in contumacia, copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.
I certificati originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.
SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN UN PAESE TERZO
Per le sentenze di divorzio pronunciate dal Tribunale di un paese terzo si prega di rivolgersi all’Ufficio consolare competente territorialmente per il luogo in cui la sentenza è stata emessa.