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STATO CIVILE – Certificazioni

UFFICIO POLIFUNZIONALE

Ai sensi dell’art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Possono inoltre essere rilasciati certificati per la presentazione ad Autorità estere.

A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici e di stato civile possono essere scaricati online in modo gratuito direttamente dagli interessati, mediante il servizio dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

In particolare dal sito internet sopra indicato è possibile scaricare fino 14 certificati, per proprio conto o per un componente della propria famiglia anagrafica, direttamente dal proprio domicilio e senza necessità di recarsi presso un ufficio pubblico. I certificati potranno inoltre essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi); se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, e di poterlo scaricare in formato PDF o riceverlo via e-mail.

I certificati che è possibile scaricare da ANPR sono:

  • anagrafico di nascita;
  • anagrafico di matrimonio;
  • di cittadinanza;
  • di esistenza in vita;
  • di residenza;
  • di residenza AIRE;
  • di stato civile;
  • di stato di famiglia;
  • di stato di famiglia e di stato civile;
  • di residenza in convivenza;
  • di stato di famiglia AIRE;
  • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • di stato libero;
  • anagrafico di unione civile;
  • di contratto di convivenza;

Certificati che possono essere rilasciati dagli Uffici consolari

Per gli iscritti AIRE continua ad essere necessario rivolgersi all’Ufficio consolare per il rilascio dei seguenti certificati:

I predetti certificati possono essere rilasciati in lingua italiana o tedesca, dietro corresponsione della relativa tariffa consolare prevista dalla tabella allegata al D. Lgs. 71/2011 e modificata in attuazione del Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 – n. 221.

 


Possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani:

  • certificato o estratto dell’atto di nascita
  • certificato o estratto dell’atto di matrimonio
  • certificato o estratto dell’atto di morte
  • certificato di iscrizione all’AIRE
  • certificato di stato di famiglia

Vengono rilasciati esclusivamente dai Tribunali:

  • certificato penale e carichi pendenti
  • sentenza di divorzio con passaggio in giudicato