UFFICIO POLIFUNZIONALE
Ai sensi dell’art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Possono inoltre essere rilasciati certificati per la presentazione ad Autorità estere.
A partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici e di stato civile possono essere scaricati online in modo gratuito direttamente dagli interessati, mediante il servizio dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
In particolare dal sito internet sopra indicato è possibile scaricare fino 14 certificati, per proprio conto o per un componente della propria famiglia anagrafica, direttamente dal proprio domicilio e senza necessità di recarsi presso un ufficio pubblico. I certificati potranno inoltre essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi); se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, e di poterlo scaricare in formato PDF o riceverlo via e-mail.
I certificati che è possibile scaricare da ANPR sono:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di stato di famiglia e di stato civile;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza;
Certificati che possono essere rilasciati dagli Uffici consolari
Per gli iscritti AIRE continua ad essere necessario rivolgersi all’Ufficio consolare per il rilascio dei seguenti certificati:
- certificato di stato civile individuale
- certificato di cittadinanza individuale
- certificato di capacità matrimoniale
I predetti certificati possono essere rilasciati in lingua italiana o tedesca, dietro corresponsione della relativa tariffa consolare prevista dalla tabella allegata al D. Lgs. 71/2011 e modificata in attuazione del Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 – n. 221.
Possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani:
- certificato o estratto dell’atto di nascita
- certificato o estratto dell’atto di matrimonio
- certificato o estratto dell’atto di morte
- certificato di iscrizione all’AIRE
- certificato di stato di famiglia
Vengono rilasciati esclusivamente dai Tribunali:
- certificato penale e carichi pendenti
- sentenza di divorzio con passaggio in giudicato