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STATO CIVILE – Nascita (registrazione di nascita di figlio di cittadini italiani all’estero)

UFFICIO POLIFUNZIONALE

colonia.nascitemorti@esteri.it

1) Registrazione di nascita all’estero di figlio di cittadini italiani

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Il loro atto di nascita deve essere trascritto in Italia.

Di norma l’ufficio di Stato Civile tedesco (Standesamt) trasmette l’atto di nascita su modello internazionale all’Ufficio consolare.

Si consiglia di accertarsi tramite email, dopo circa un mese dalla nascita, se l’atto di nascita sia effettivamente pervenuto  in Consolato.

 

1a)  Se i genitori sono sposati e regolarmente iscritti all’A.I.R.E., l’Ufficio consolare trasmette d’ufficio l’atto di nascita in Italia per la successiva trascrizione e l’iscrizione all’AIRE del minore. Sarà poi il Comune italiano che provvede alla trascrizione, a confermare ai genitori l’avvenuta conclusione del procedimento.

In caso contrario o qualora i genitori non siano tra loro sposati, è necessario inviare ESCLUSIVAMENTE per posta al Consolato Generale la seguente documentazione, in ORIGINALE:

  • atto di nascita su modello internazionale (Internationale Geburtsurkunde), emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Comune tedesco;

Inoltre, per i figli nati fuori dal matrimonio:

  • riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennung)
  • riconoscimento di paternità  (Vaterschaftsanerkennung)
  • assenso materno al riconoscimento di paternità (Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung), qualora non incluso nel riconoscimento di paternità.

I documenti in lingua tedesca vanno tradotti in italiano.
L’elenco dei traduttori giurati di riferimento del Consolato Generale è disponibile al seguente link:
Elenco dei traduttori giurati – Liste der vereidigten Übersetzer*innen

 

1b) Nel caso in cui entrambi i genitori siano cittadini italiani è possibile richiedere la trascrizione dell’atto di nascita del figlio nel Comune di iscrizione AIRE del padre, anziché in quello della madre. Si prega a tal proposito di inviare il modulo scaricabile qui, debitamente compilato e sottoscritto, in aggiunta alla documentazione di cui sopra.

 

1c) Nel caso in cui il minore risieda all’estero con un solo genitore, sarà necessario far pervenire all’Ufficio consolare, ai fini dell’iscrizione in AIRE, anche l’atto di assenso sottoscritto dall’altro genitore. Clicca qui per scaricare il modulo.

 

1d)  Nel caso in cui i genitori e il minore siano residenti in Italia si prega di inviare la documentazione sopra elencata in originale per posta, insieme alla dichiarazione sostitutiva qui scaricabile.

 

N.B.: Per le nascite avvenute in paesi terzi si invita a consultare la pagina dedicata del sito web alla Rappresentanza consolare italiana competente territorialmente per il luogo di nascita.

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione.

I documenti originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.

 

2) Attribuzione del cognome

A decorrere dal 29 dicembre  2016, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2016, è possibile  attribuire  al  figlio  il cognome  della  madre in aggiunta a quello del padre. Ciò a condizione che vi sia in tal senso un’esplicita manifestazione di volontà da parte di entrambi i genitori.

Ai fini di  una  corretta  formazione  dell’atto  di  nascita  i  genitori entrambi  italiani dovranno rendere  la  dichiarazione di  voler  attribuire  il  cognome  materno in  aggiunta a quello  paterno direttamente all’Ufficiale di Stato Civile tedesco al momento della dichiarazione della nascita.

Inoltre, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l’atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell’Unione Europea viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall’ordinamento italiano.

 

3) Responsabilità genitoriale

L’ordinamento tedesco attribuisce in via esclusiva alla madre la responsabilità genitoriale dei figli di coppie non sposate, anche se il padre ha effettuato il riconoscimento di paternità. Il padre può ottenere la responsabilità genitoriale congiunta solo con l’assenso della madre. In caso di diniego potrà ricorrere in Tribunale.

Le coppie non sposate possono richiedere l’attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale (Gemeinsames Sorgerecht) allo Jugendamt competente.