UFFICIO POLIFUNZIONALE
A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente ai minori nati all’estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
CASO 1
- non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.
In questo caso, insieme all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio padre tedesco e madre italiana – e viceversa). Si precisa che si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che l’ acquisti iure sanguinis da uno dei genitori, oppure iure soli per essere nato in Germania dopo cinque anni di regolare residenza di uno o entrambi i genitori oppure che l’ acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’Autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).
Ciascun genitore dovrà pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorità tedesche in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato, anche la/le cittadinanza/e posseduta/e e la data di emigrazione in Germania (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG). Tale certificazione è richiesta anche per il neonato.
Non sarà ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 2
- un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita da parte dei genitori, dovrà essere allegata idonea documentazione (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG) che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sarà ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un’altra cittadinanza e pertanto non avrà diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.
Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana, se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
CASO 3
- il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero. Anche il genitore, cittadino italiano iure sanguinis per nascita, se residente in Italia per almeno 2 anni continuativamente può avvalersi di questa eccezione.
In questo caso, alla Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG si dovrà aggiungere anche il certificato di cittadinanza e il certificato di residenza storico del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana o dalla data di nascita per cittadini iure sanguinis.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sarà possibile da parte di questo Consolato Generale inviare l’atto per la trascrizione al Comune in Italia.
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NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
Nei casi in cui i genitori non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana ai figli (per esempio cittadini che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis da un bisnonno cittadino italiano) si configura l’ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
In questo caso entrambi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio se questi è nato dopo il 24 maggio 2025.
Per i figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Ulteriori informazioni alla pagina CITTADINANZA – Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da parte di minori – Consolato Generale d’Italia a Colonia.
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
La richiesta deve essere inviata per posta direttamente al Consolato Generale d’Italia a Colonia al seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia a Colonia
Universitätsstr. 81
50931 Köln
- DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN GERMANIA
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore (modulo di domanda);
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori;
- giustificativo della richiesta di trascrizione a seconda del caso (vedi casistica sopraindicata);
- atto di nascita in originale del minore su modello internazionale plurilingue (Internationale Geburtsurkunde);
Per i figli nati fuori dal matrimonio oltre alla documentazione suindicata:
- riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennung) in originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano;
- riconoscimento di paternità (Vaterschaftsanerkennung) in originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano;
- un elenco di traduttori giurati è disponibile sul nostro sito.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente:
– per e-mail: colonia.nascitemorti@esteri.it