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AUTOVEICOLI E PATENTI – Patente di guida, patente nautica, radiazione dal PRA

 

 

 


UFFICIO POLIFUNZIONALE

1) PATENTE DI GUIDA

a) Rinnovo della patente di guida

All’interno dell’Unione Europea la patente di guida viene rinnovata dallo Stato dove si risiede. Pertanto i cittadini italiani residenti in Germania da almeno 6 mesi devono richiedere il rinnovo della propria patente di guida agli uffici del proprio Comune tedesco di residenza CON LARGO ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA.

b) In caso di patente scaduta, smarrita o rubata

Nel caso la patente sia già scaduta, oppure sia stata smarrita o rubata, il Comune tedesco ha la possibilità di controllarne i dati nel sistema RESPER (rete UE delle patenti di guida). Qualora tuttavia il sistema RESPER non contenga tutte le informazioni ritenute necessarie al rilascio di una nuova patente / di un duplicato, è possibile che venga chiesto di presentare, oltre alla normale documentazione, anche un attestato della Motorizzazione Civile italiana che contenga i dati della patente di guida e ne confermi la validità.

Questo attestato di validità della patente di guida può essere richiesto a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile in Italia. Per informazioni, e per i versamenti da effettuare per ottenere l’attestato, consultare il sito Il Portale dell’Automobilista:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/patenti_richiesta-attestato-validita-patentex

L’attestato, una volta ottenuto, dovrà essere presentato agli uffici del proprio Comune di residenza; è possibile che ne venga richiesta la traduzione in lingua tedesca, verificare la cosa con l’ufficio al quale l’attestato dovrà essere presentato.

 

2) PATENTE NAUTICA

Rinnovo (convalida) della patente nautica

La procedura sotto indicata non può essere utilizzata per la convalida di patenti nautiche rilasciate a persone non di cittadinanza italiana, per la convalida delle quali è necessario che il titolare sia residente in Italia.

ATTENZIONE: In occasione del rinnovo, in caso di vecchie patenti “a libretto” con più di 4 facciate oppure qualora non compaia la categoria C nella tabella delle abilitazioni riportata sulla patente, va richiesta anche la sostituzione dello stampato.

Per lasciar convalidare la patente nautica bisogna:

a) individuare l’ufficio che ha provveduto al rilascio della patente da convalidare (Capitaneria di porto, Ufficio circondariale marittimo o Ufficio Motorizzazione Civile) al quale dovrà essere inviata l’istanza per la convalida.

b ) compilare il Modulo Unico Patente Nautica 

c) contattare il medico individuato dal Consolato perfarsi rilasciare il giudizio di idoneità fisica e psichica. Il costo della visita è di 60 euro.

Arbeitsmedizinische Praxis Köln
Dott. Dario Segat
Gutenbergstr. 29 A
50823 Köln

Tel. +49 (0)173-7228232
Tel. +49 (0)221-16891895
Fax +49 (0)221-9727032

dario.segat@sicomed.net

d) farsi rilasciare dalla Segreteria di questo Consolato Generale l’attestazione (gratuita) sull’idoneità del medico ad esprimere il giudizio di idoneità fisica e psichica di cui al punto c). Per questo, inviare a mezzo posta una fotocopia del certificato medico rilasciato dal Dott. Segat, una fotocopia del proprio documento di identità con indicazione del proprio numero di cellulare ed e-mail, e una busta preaffrancata per la spedizione dell’attestazione, a:

Consolato Generale d’Italia
Segreteria – Patente Nautica
Universitätsstr. 81
50931 Köln

e) spedire a mezzo posta, all’ufficio individuato al punto 1 (eventualmente contattare l’ufficio stesso prima dell’invio della documentazione, per controllare che essa sia completa):

    • il Modulo Unico Patente Nautica, compilato e firmato, con apposte marca da bollo da 16 euro e foto:
    • il giudizio medico completo di foto e marca da bollo da 16 euro;
    • l’attestazione consolare sull’idoneità del medico che ha espresso il giudizio;
    • fotocopia fronte/retro, ben leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • fotocopia ben leggibile della patente nautica scaduta; nel caso di sostituzione dello stampato, la vecchia patente deve essere riconsegnata in originale.
    • (solo in caso di richiesta di rinnovo (convalida) di una vecchia patente che deve essere sostituita) ricevuta dell’avvenuto pagamento degli oneri previsti.
    • (solo in caso di richiesta di rinnovo (convalida) di una vecchia patente che deve essere sostituita) una ulteriore marca da bollo da 16 euro, e un’ulteriore foto. ATTENZIONE: le foto devono essere tutte recenti e uguali, compresa quella apposta sul certificato medico.

f) applicare sulla patente il bollino che conferma la convalida della patente, che si riceverà dall’ufficio al punto 1.

Le marche da bollo non possono essere acquistate in Consolato.

 

3) RADIAZIONE DAL P.R.A. IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI O DEMOLITI IN GERMANIA

Esportazione

Se si vuole esportare ed immatricolare all’estero un veicolo occorre effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico, per interrompere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). A seguito della radiazione, l’obbligo al pagamento del bollo auto cessa dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione.

Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.:

    • per i veicoli esportati all’estero dopo il 01.01.2020, la radiazione dovrà essere stata effettuata in Italia PRIMA che il veicolo venga esportato; una volta cancellato dal PRA, il veicolo potrà circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’arti. 99 del Codice della Strada;
    • quando la radiazione viene richiesta DOPO l’esportazione e l’immatricolazione all’estero, la domanda di radiazione deve comunque essere presentata ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) in Italia, e l’articolo 103 comma 5 del Codice della Strada prevede che possa essere applicata una sanzione da 173 a 695 euro.

Vedere il sito dell’ACI Radiazione per esportazione: informazioni utili – ACI Gov

Demolizione

Anche in caso di demolizione all’estero del veicolo, è necessario richiedere la “radiazione per demolizione” per far cessare l’obbligo al pagamento del bollo auto in Italia. Per informazioni sulla documentazione necessaria, si veda il sito dell’ACI Demolizione di un veicolo: consegna del veicolo a un demolitore estero – ACI Gov