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STATO CIVILE – Matrimonio

 

MATRIMONIO
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Colonia, regolarmente iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli  Italiani  Residenti  all’Estero), che intendano contrarre  matrimonio sono pregati di seguire le seguenti indicazioni, in base al luogo ed al tipo di celebrazione prescelta:

1. Matrimonio civile in Germania

Le informazioni relative al matrimonio civile in Germania vengono fornite dal competente ufficio dello stato civile tedesco (Standesamt).

I cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio con un(a) cittadino/a italiano/a o straniero/a in Germania, devono richiedere all’ufficio di stato civile del Consolato Generale il rilascio del certificato di capacità matrimoniale – Ehefähigkeitszeugnis (da presentare alle autorità tedesche). A tal fine si invita l’utenza a prendere visione delle seguenti dettagliate informazioni.

Si fa presente che, contrariamente a quanto consentito dalla legge tedesca, la legge italiana non prevede il cambio del cognome in seguito al matrimonio. Pertanto, i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome imposto alla nascita.

Trascrizione dell’atto di matrimonio

Si rammenta che, per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE.

L’atto di matrimonio emesso dall’ufficio di stato civile tedesco dovrà pervenire in originale, su modello internazionale plurilingue a questo Consolato Generale, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa, si potrà presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

 

2. Matrimonio in Italia

Per i cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio con rito civile o religioso in Italia si rendono necessarie le pubblicazioni (soggette a tariffe consolari e imposta di bollo per un ammontare complessivo pari a € 28,00), che dovranno rimanere affisse all’albo consolare per almeno 8 giorni (art. 55, co. 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Trascorsi ulteriori 3 giorni, qualora non sia stata presentata alcuna opposizione, il Consolato Generale trasmetterà all’ufficiale dello stato civile che celebrerà il matrimonio, la delega di cui all’art. 109 c.c. Il matrimonio potrà dunque essere celebrato a partire dal quarto giorno ed entro il 180esimo giorno successivo alle pubblicazioni.

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare del Consolato Generale a Colonia e regolarmente iscritti all’AIRE, che intendano contrarre matrimonio in Italia possono scrivere una mail a matrimonidivorzi.colonia@esteri.it, per fissare un appuntamento. Alla data stabilita i nubendi dovranno presentarsi in Consolato per sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione muniti di un documento di identità in corso di validità e della documentazione elencata al seguente link.

Si fa presente che, contrariamente a quanto previsto dalle normative di altri Paesi (ad esempio la Germania), la legge italiana non prevede il cambio del cognome in seguito al matrimonio. Pertanto, i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome imposto alla nascita.

 

3. Matrimonio consolare

L’art. 12 del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 prevede la possibilità di unirsi in matrimonio davanti al capo dell’ufficio consolare.

Si consiglia ai cittadini italiani che intendono celebrare il matrimonio presso questo Consolato Generale di inviare un’istanza sottoscritta da entrambi i nubendi all’indirizzo matrimonidivorzi.colonia@esteri.it, insieme alla copia dei due documenti di identità in corso di validità ove sia visibile la firma. Sarà poi cura dell’Ufficio consolare dare comunicazione circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza ed indicare i successivi adempimenti entro il termine legale di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Si ricorda che ai sensi del predetto art. 12 il matrimonio consolare è consentito soltanto quando almeno una delle due parti sia di cittadinanza italiana. La celebrazione del matrimonio può inoltre essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.