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STATO CIVILE – Matrimonio civile in Germania

 

STATO CIVILE
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

Per i cittadini italiani che intendono sposarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile tedesco (Standesamt) è necessario il certificato di capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis) rilasciato dal Consolato Generale, che ha un costo di € 6,00 e validità sei mesi.

ATTENZIONE! Nel caso in cui entrambi gli sposi siano cittadini italiani verrà rilasciato un solo certificato di capacità matrimoniale (a meno che lo Standesamt tedesco non esiga la presentazione di due certificati di capacità matrimoniale). Si prega pertanto effettuare un solo pagamento.

Il termine per il rilascio del certificato, previa verifica dell’assenza di impedimenti, è di 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Il certificato di capacità matrimoniale viene rilasciato ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE in questa circoscrizione consolare che ne facciano richiesta per posta indirizzata a:

Italienisches Generalkonsulat Köln – Universitätsstr. 81 – 50931 Köln

Documentazione da produrre:

  1. Modulo di richiesta
  2. Ricevuta del bonifico bancario effettuato sul conto corrente del Consolato Generale di:
    • 7,60 € (= 6 € + 1,60 €) per invio con posta ordinaria,
      oppure
    • 10,25 € (= 6 € + 4,25 €) per invio con posta raccomandat
      oppure
    • 6 € e busta preaffrancata.

IBAN: DE 36 3707 0024 0232 9662 00

Intestatario: Italienisches Generalkonsulat Köln

Causale: Nome-Cognome/ richiesta certificato di capacità matrimoniale

Inoltre:

1) per i cittadini italiani:

  • Aufenthaltsbescheinigung/Erweiterte Meldebestätigung (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
  • documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità).

Inoltre:

    • se minori di anni 18: autorizzazione del Tribunale per i Minorenni italiano competente ai sensi dell’art.84 del Cod. Civile – Legge 19.05.1975, n. 15

2) se uno degli sposi è cittadino/a tedesco/a:

  • Aufenthaltsbescheinigung/Erweiterte Meldebestätigung (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza) rilasciato dal Comune tedesco;
  • Geburtsurkunde (certificato di nascita);
  • documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità).

Inoltre:

    • se divorziato/a: sentenza di divorzio passata in giudicato;
    • se vedovo/a: occorre esibire il certificato del precedente matrimonio e l’atto di morte del coniuge defunto;
    • se minore di anni 18: autorizzazione del competente Tribunale tedesco per i minorenni.

3) se uno degli sposi è cittadino/a di un Paese terzo:

  • se residente in Germania Aufenthaltsbescheinigung/Erweiterte Meldebestätigung (certificato cumulativo di stato civile, cittadinanza, residenza),

oppure

se non residente in Germania, certificato di stato libero (Ledigkeitsbescheinigung) e certificato di residenza, rilasciati dall’autorità competente per il Paese di origine con traduzione in lingua tedesca;

  • documento d’identità in corso di validità (passaporto o, solo se cittadino/a di Paesi dell’Unione Europea, carta d’identità);
  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Paese di origine su modello internazionale¹
    oppure
    atto di nascita con eventuale legalizzazione e traduzione giurata in italiano².

Inoltre:

    • se divorziato/a: sentenza di divorzio passata in giudicato, con traduzione in lingua tedesca ove il divorzio non sia avvenuto in Germania;
    • se vedovo/a: certificato del precedente matrimonio e atto di morte del coniuge defunto, entrambi su modello internazionale o, ove non previsto, con traduzione in lingua tedesca; se minore di anni 18: autorizzazione del competente Tribunale per i Minorenni, con traduzione in lingua tedesca ove il/la minore non sia residente in Germania.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno validità 6 mesi.
_____________

¹ I seguenti Stati hanno aderito e ratificato la Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia. Pertanto gli estratti rilasciati sugli appositi formulari previsti da tale Convenzione sono esenti da legalizzazione e traduzione.

² Sono esenti da legalizzazione gli atti di nascita rilasciati dai seguenti Paesi: Argentina, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, San Marino, Svizzera, Turchia, Ungheria. Se la traduzione è effettuata all’estero deve essere munita di Apostille o legalizzazione della Rappresentanza consolare italiana territorialmente competente.