La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.

Il termine per l’accoglimento della Legge 379/2000 è scaduto il 19/12/2010.

La legge dell’8 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l’hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non è pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, poiché il genitore riconosciuto non è un cittadino italiano per nascita.

Riconoscimento ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia (legge 8 marzo 2006, n. 124)

Con questa legge si prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1. dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti sono richiesti i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

2. dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

Per provare la sussistenza dei requisiti si richiede:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.