Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali tedeschi devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, bensì presentate dall’interessato. La Cancelleria Consolare provvederà poi, su istanza di questi, ad inoltrare al Comune italiano competente la sentenza pronunciata dal Tribunale tedesco.
Il cittadino italiano dovrà pertanto inviare per posta alla Cancelleria Consolare la documentazione che si elenca di seguito (Legge 218/1995 e Regolamento CE 2201/2003):
1. Per le sentenze di divorzio emesse prima del 10.03.2001:
– Sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza. Il certificato deve necessariamente riportare anche il cognome da nubile (“geborene”).
– Traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore.
– Atto di matrimonio in originale su modello internazionale (Internationale Heiratsurkunde) con annotazione del divorzio (nel caso il precedente matrimonio non fosse stato ancora trascritto in Italia).
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi della Legge 218 del 31.05.1995 firmata e sottoscritta dall’interessato.
– Fotocopia di un documento d’identità.
2. Per le sentenze di divorzio emesse dal 10.03.2001:
– Certificato prodotto in base all’art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 2201/2003 (Bescheinigung gemäß Art. 39), rilasciato dal Tribunale tedesco competente che ha emesso la sentenza (Amtsgericht), nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. Il certificato deve necessariamente riportare nome e cognome di tutti e due i coniugi. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile.
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio firmata e sottoscritta dall’interessato.
– Fotocopia della sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) con l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio).
– Fotocopia di un documento d’identità.