Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

STATO CIVILE – Divorzi

UFFICIO POLIFUNZIONALE

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate all’estero devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, sarà pertanto cura del connazionale richiedere al Consolato Generale l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio iscritto e trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.
A tal fine il cittadino italiano dovrà inviare per posta al Consolato Generale la documentazione che si elenca di seguito:

1. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (prima del 10.03.2001):

  • istanza di trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, sottoscritta dall’interessato;
  • sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza;
  • traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
  • fotocopia di un documento d’identità.

2. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (dal 10.03.2001 al 31.07.2022):

  • istanza di trascrizione della sentenza straniera, sottoscritta dall’interessato;
  • Certificato originale di cui all’art. 39, Allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza, nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile;
  • fotocopia di un documento d’identità;
  • in caso di sentenza resa in contumacia, copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

3. Per le sentenze emesse da Tribunali tedeschi (a partire dal 1° agosto 2022):

  • istanza di trascrizione della sentenza straniera, sottoscritta dall’interessato;
  • Certificato originale di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile;
  • copia del documento d’identità;
  • in caso di sentenza resa in contumacia, copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

I certificati originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.

 

SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN UN PAESE TERZO

Per le sentenze di divorzio pronunciate dal Tribunale di un paese terzo si prega di rivolgersi all’Ufficio consolare competente territorialmente per il luogo in cui la sentenza è stata emessa.