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STATO CIVILE – Cambiamento di nome e cognome

 

 


STATO CIVILE

statocivile.colonia@esteri.it

In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Colonia e iscritto all’AIRE può, in alternativa, inviare per posta un’istanza scritta al Consolato Generale, per il successivo inoltro alla Prefettura di riferimento. Si consiglia in questo caso di prendere preventivamente contatto con l’ufficio di stato civile via mail.

 

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

  • il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura in Italia;
  • il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito;
  • l’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;
  • la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
  • tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, è svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.

 

PROCEDURA

Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti FASI:
1. richiesta dell’interessato su apposito formulario (da reperire sul sito della competente Prefettura oppure contattando il Consolato Generale all’indirizzo mail statocivile.colonia@esteri.it);
2. pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 tramite accredito bancario sul conto corrente del Consolato Generale:

               Empfänger: Italienisches Generalkonsulat Köln
IBAN: DE 36 3707 0024 0232 9662 00

3. inoltro della domanda alla Prefettura competente;

La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potrà essere:

  • accettazione dell’istanza;
  • rigetto dell’istanza;
  • accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.

4. se vi è accettazione, ricevimento del decreto provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura;
5. effettuazione della pubblicazione per 30 giorni di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa imposta di bollo (con le modalità elencate al punto 2);
6. notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
7. ricevimento da parte della Prefettura del decreto definitivo al cambiamento del nome o cognome;
8. consegna all’interessato del decreto definitivo e pagamento della relativa imposta di bollo (con le modalità elencate al punto 2);
9. l’interessato richiede al Comune di nascita, per il tramite dell’Ufficio consolare, di trascrivere ed annotare il decreto definitivo del cambiamento di nome o di cognome e al Comune di iscrizione AIRE di provvedere all’aggiornamento della scheda anagrafica.