UFFICIO POLIFUNZIONALE
Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e l’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025 hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.
Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).
In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori).
In particolare:
- Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che può acquistare la cittadinanza il minore figlio di cittadino/a italiano/a per nascita se entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita;
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
La documentazione da presentare il giorno dell’appuntamento è reperibile al seguente link.
- Il comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 è una norma transitoria e si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
a) persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (cioè persone che non avevano compiuto il 18 anno di età al 24 maggio 2025);
b) figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992;
c) la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
La documentazione da presentare il giorno dell’appuntamento è reperibile al seguente link.
COSTI
Trattandosi di ipotesi di acquisto a seguito di “dichiarazione”, tutte le istanze presentate ai sensi dei due articoli di sui sopra sono soggette al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250,00 euro. Di seguito gli estremi del conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il bonifico:
Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Il contributo è dovuto per ciascun minore.
Si prega di portare con sé la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla data prevista per l’appuntamento.
ATTENZIONE! Le legge di conversione del D.L. n. 36/2025 ha limitato l’ambito di applicazione dell’art. 14 della legge 91/1992 (in base al quale il figlio minorenne convivente con genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista automaticamente la cittadinanza italiana, cosiddetto acquisto iuris communicatione). Il nuovo limite introdotto prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita). La modifica rende quindi del tutto residuali le ipotesi in cui un Ufficio consolare potrà accertare l’acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione.