Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione, in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I testi di tutte le norme citate nella sezione Cittadinanza possono essere consultati gratuitamente sul sito ufficiale del Governo italiano: https://www.normattiva.it.
Il riconoscimento o l’acquisto di cittadinanza italiana può avvenire per:
- acquisto della cittadinanza durante la minore età
- discendenza da avo italiano ius sanguinis
- matrimonio o unione civile ius matrimonii
- legge 8 marzo 2006, n. 124
- perdita e riacquisto
- rinuncia
A – Acquisto della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il/la figlio/a, nato/a da padre italiano o da madre italiana, è automaticamente cittadino/a italiano/a.
I cittadini stranieri residenti all’estero possono chiedere:
1) la cittadinanza per discendenza: riconoscimento della cittadinanza italiana, se discendenti da cittadini italiani;
2) la cittadinanza per matrimonio o unione civile: concessione della cittadinanza italiana, se coniugati o uniti civilmente con cittadini italiani.
3) il riconoscimento di paternità e la sentenza di filiazione;
4) l’adozione di cittadini stranieri da parte di cittadini italiani durante la minore età;
5) in determinate condizioni previste dalle legge: la concessione della cittadinanza a minorenni figli di cittadini stranieri che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana.
ad 1) Cittadinanza italiana per discendenza
Nel caso della cittadinanza per discendenza si fa presente che la procedura qui indicata riguarda esclusivamente i cittadini stranieri maggiorenni figli di, o discendenti da, cittadini italiani.
ATTENZIONE 1: Figli appena nati o ancora minorenni
Non devono seguire queste procedere, invece, i cittadini italiani che devono registrare figli appena nati o ancora minorenni. In questi casi si prega di verificare su questo sito le informazioni per la registrazione degli atti di nascita della sezione “Stato civile”.
Con la registrazione dei certificati di nascita dei figli, appena nati o ancora minorenni, l’attribuzione della cittadinanza avverrà infatti automaticamente.
ATTENZIONE 2: Cittadinanza per discendenza trasmessa dalla madre
La madre cittadina italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
B – Perdita e riacquisto della Cittadinanza italiana
Chi abbia perduto la cittadinanza italiana, per effetto di automatismi di legge o a seguito di naturalizzazione o di espressa rinuncia, può riacquistarla, salvo alcune limitazioni, previste dalla legge, seguendo la procedura indicata nel relativo capitolo di questa sezione.
C- Rinuncia alla Cittadinanza italiana
La normativa in vigore prevede anche la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana. Le condizioni e la procedura sono indicati in un apposito capitolo di questa sezione.
Ulteriori informazioni ed appuntamenti
Per specifici approfondimenti, comunque successivi all’attenta lettura del sito e/o per prenotare appuntamenti per presentare istanza di riconoscimento, rinuncia o riacquisto della cittadinanza, inviare un’e-mail a: colonia.cittadinanza@esteri.it