
elettorale.colonia@esteri.it
colonia.elettorale2@esteri.it
1) Elettori A.I.R.E.
Riceveranno per posta il plico elettorale gli elettori iscritti all’A.I.R.E.
2) Elettori temporaneamente all’estero
Riceveranno per posta il plico elettorale coloro che sono temporaneamente all’estero
e che abbiano presentato l’opzione per il voto all’estero al proprio Comune entro il 24 agosto 2022.
3) Elettori A.I.R.E. opzione per il voto in Italia
Potranno votare presso il loro Comune italiano di riferimento tutti gli iscritti AIRE
che hanno optato per il voto in Italia entro il 31 luglio.
4) Come chiedere il duplicato, se il plico non è arrivato?
Gli elettori che non avessero ricevuto il plico elettorale entro l’11 settembre
potranno contattare l’ufficio consolare di riferimento e chiedere il duplicato:
colonia.elettorale2@esteri.it, +49 (0)221 / 400 87 -30.L’elettore deve restituire la busta già affrancata contenente le schede elettorali votate per posta, in modo che arrivi all’Ufficio consolare di riferimento Consolato Generale d’Italia a Colonia, Universitätsstr. 81, 50931 Köln,
entro le ore 16.00 del 22 settembre 2022.oppure personalmente durante i seguenti orari di apertura del Consolato Generale d’Italia a Colonia:
Lun., mar., giov. e ven. dalle ore 11:00 alle ore 12:30
e merc. dalle ore 16:30 alle ore 17:00.Esclusivamente per il rilascio dei duplicati il Consolato Generale d’Italia a Colonia
aprirà anche straordinariamente:
Sab., 17 settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Dom., 18 settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
il voto è personale ed eguale, libero e segreto.ATTENZIONE
· L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal Consolato;
· è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;
· chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla Legge.L’art. 18 della L. 459/2001 dispone:
“1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.Guida pratiche alle elezioni 2022