UFFICIO ELETTORALE
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La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni.
Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.
Gli elettori italiani residenti all’estero possono anche optare, entri i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza.
L’elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine. Nessuno puo’ votare piu’ di una volta nel corso delle stesse elezioni’ (art. 4, c. 1 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio europeo, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalita’ di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita’ alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini)
Gli elettori in possesso di piu’ cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il loro voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare piu’ volte, pena le sanzioni penali previste dalle norme di ogni singolo Paese.