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SERVIZI ELETTORALI – Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo

UFFICIO ELETTORALE
elettorale.colonia@esteri.it
colonia.elettorale2@esteri.it

 

La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979, n.18 e successive modificazioni.

Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.

Ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE, che non abbiano optato per il voto in favore dei candidati tedeschi;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Entro il 15º giorno precedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell’Interno italiano invierà direttamente agli elettori il certificato elettorale personalizzato, contenente l’indicazione del seggio presso il quale votare, la data e l’orario di apertura del seggio.

 

Opzione in favore dei candidati locali al Parlamento Europeo. Gli elettori italiani residenti all’estero possono anche optare, entro i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera. Si ricorda che per la normativa tedesca, l’opzione ha carattere permanente: vale a dire che una volta esercitata rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca da esercitarsi sempre presso il Comune tedesco di residenza.

 

Voto in Italia: l’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in Germania per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero .

 

Divieto del doppio voto: Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni (art. 4, c. 1 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio europeo, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini). Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il loro voto, senza necessariamente esercitare un’opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalle norme di ogni singolo Paese.

 

Approfondimenti
  • Principali norme di riferimento:

    • Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
    • Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1994, n. 483 – Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
    • Legge 27 aprile 2004, n. 78 – Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE del Consiglio.
    • Legge 8 aprile 2004, n. 90 – Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.
    • Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 – Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
    • Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 – Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
    • Legge 22 aprile 2014, n. 65 – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014.