{"id":7781,"date":"2025-01-17T13:21:04","date_gmt":"2025-01-17T12:21:04","guid":{"rendered":"https:\/\/conscolonia.esteri.it\/?page_id=7781"},"modified":"2025-11-10T15:52:53","modified_gmt":"2025-11-10T14:52:53","slug":"convivenze-di-fatto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conscolonia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/convivenze-di-fatto\/","title":{"rendered":"CONVIVENZE DI FATTO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b><strong>UFFICIO POLIFUNZIONALE<\/strong><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 5 giugno 2016 \u00e8 entrata in vigore la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76 \u201cRegolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze\u201d, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Quest\u2019ultimo istituto prevede che alcuni dei diritti e facolt\u00e0 inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall\u2019esistenza di legami affettivi di coppia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza, la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso\u00a0<strong>residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune AIRE,<\/strong>\u00a0come precisato dal Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE nella circoscrizione di Colonia potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo seguente: <a href=\"https:\/\/conscolonia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/2024_02_29_modulo_dichiarazione_convivenza_di_fatto.pdf\"><strong>MODULO \u2013 Dichiarazione di convivenza di fatto \u2013 bilingue<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei conviventi di fatto potr\u00e0 sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione. Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicher\u00e0 d\u2019ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovr\u00e0 essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, cos\u00ec come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all\u2019autorit\u00e0 consolare, presentando copia autentica dell\u2019atto unitamente ad una dichiarazione di conformit\u00e0 dell\u2019atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l\u2019ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"UFFICIO POLIFUNZIONALE Il 5 giugno 2016 \u00e8 entrata in vigore la nuova Legge 20 maggio 2016, n. 76 \u201cRegolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze\u201d, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. 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