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STATO CIVILE – Divorzio (prima del 10 marzo 2001)

 

 

 

STATO CIVILE
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate all’estero devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, sarà pertanto cura del connazionale richiedere al Consolato Generale l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio iscritto e trascritto nei registri di stato civile del Comune italieno.
A tal fine il cittadino italiano dovrà inviare per posta al Consolato Generale la documentazione che si elenca di seguito:

1. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (prima del 10 marzo 2001):

ALLEGATI