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STATO CIVILE – Divorzio (sentenze prima del 10 marzo 2003)

Il cittadino italiano dovrà pertanto inviare al Consolato Generale d’Italia a Colonia la documentazione che si elenca di seguito (Legge 218/1995 e Regolamento CE 2201/2003):

  • sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza. Il certificato deve necessariamente riportare anche il cognome da nubile (“geborene”);
  • traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
  • atto di matrimonio in originale su modello internazionale (Internationale Heiratsurkunde) con annotazione del divorzio (nel caso il precedente matrimonio non fosse stato ancora trascritto in Italia);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi della Legge 218 del 31.05.1995 firmata e sottoscritta dall’interessato;
  • fotocopia di un documento d’identità;Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare l’ufficio competente: matrimonidivorzi.colonia@esteri.it