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CITTADINANZA – Acquisto della cittadinanza durante la minore età

UFFICIO POLIFUNZIONALE

colonia.nascitemorti@esteri.it

1. Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un/una cittadino/a italiano/a o che è dichiarato figlio di un/una cittadino/a italiano/a da parte di un giudice.

2. Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino/a italiano/a mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

3. Per naturalizzazione dei genitori
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquistano a loro volta la cittadinanza italiana se conviventi con i genitori. Possono rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età e se in possesso di altra cittadinanza.