UFFICIO POLIFUNZIONALE
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it
Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate all’estero devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, sarà pertanto cura del connazionale richiedere al Consolato Generale l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio iscritto e trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.
A tal fine il cittadino italiano dovrà inviare per posta al Consolato Generale la documentazione che si elenca di seguito:
1. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (prima del 10 marzo 2001):
- sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza;
- traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
- richiesta di trascrizione della sentenza straniera di divorzio ai sensi dell’art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, sottoscritta dall’interessato;
- fotocopia di un documento d’identità.
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