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SERVIZI NOTARILI – Atti notarili

UFFICIO STATO CIVILE
colonia.nascitemorti@esteri.it

Prima di recarsi in Consolato, si prega di fissare un appuntamento con PRENOT@MI

In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Germania, Austria, Belgio, Francia e Lettonia.

Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o Apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Alla luce di queste disposizioni, per l’erogazione di atti notarili ci si deve di norma rivolgere ai notai locali (consultando il sito www.deutsche-notarauskunft.de è possibile verificare l’eventuale conoscenza della lingua italiana da parte dei notai tedeschi più vicini al proprio domicilio).

Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.

Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio consolare continui a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali. Egli può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestano carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.

Autenticazione amministrativa di firma

L’attività di autenticazione è svolta da un pubblico funzionario del Consolato. Trattasi in particolare di:

  • AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato. Per procedere all’autentica della firma è necessario presentarsi personalmente al Consolato Generale con un documento di riconoscimento in corso di validità e, ove possibile, il proprio codice fiscale.
  • COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: dietro presentazione dell’originale di un documento italiano e della sua copia fotostatica.
  • TRADUZIONI: vengono legalizzate le firme del traduttore giurato che abbia depositato la propria firma e il timbro personale in Consolato. A tal fine, è necessario presentare in originale sia il documento tedesco che la traduzione (recante la dicitura “LA PRESENTE TRADUZIONE È CONFORME AL TESTO IN LINGUA TEDESCA CHE QUI SI ACCLUDE IN ORIGINALE”), uniti insieme (sigillati) dal traduttore stesso. L’elenco dei traduttori che hanno depositato la propria firma presso il Consolato Generale a Colonia è scaricabile da questo sito.