SEGRETERIA DEL CONSOLATO
segreteria.colonia@esteri.it
Esportazione
Se si vuole esportare ed immatricolare all’estero un veicolo occorre effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico, per interrompere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). A seguito della radiazione, l’obbligo al pagamento del bollo auto cessa dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione.
Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero. Per i veicoli esportati all’estero dopo il 01.01.2020, la radiazione dovrà essere stata effettuata in Italia PRIMA che il veicolo venga esportato; una volta cancellato dal PRA, il veicolo potrà circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’arti. 99 del Codice della Strada. Quando la radiazione viene richiesta DOPO l’esportazione e l’immatricolazione all’estero, la domanda di radiazione deve comunque essere presentata ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) in Italia, e l’articolo 103 comma 5 del Codice della Strada prevede che possa essere applicata una sanzione da 173 a 695 euro.
Per l’elenco della documentazione da presentare, vedere il sito dell’ACI: http://www.aci.it/i-servizi/guide#utili/Guida-pratiche-auto/esportazione.html
Demolizione
Anche in caso di demolizione all’estero del veicolo, è necessario richiedere la “radiazione per demolizione” per far cessare l’obbligo al pagamento del bollo auto in Italia. Per informazioni sulla documentazione necessaria, si veda il sito dell’ACI http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/demolizione.html
Per eventuali dubbi è possibile contattare la segreteria del Consolato: segreteria.colonia@esteri.it 0221-4008712