Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ASSISTENZA – Minori

UFFICIO AFFARI SOCIALI ED EMIGRAZIONE
colonia.sociale1@esteri.it

1) Minori contesi

La normativa UE in materia di sottrazione di minori (Regolamento n. 2201/2003) stabilisce, fra le altre cose, 1) la competenza del Giudice del Paese dove il minore risiedeva prima della sottrazione e 2) l’esecutività delle decisioni emesse dal Giudice competente provviste del titolo esecutivo europeo. L’unico organo legittimato ad attivare le procedure previste dal Regolamento n. 2201/2003 – nonché quelle della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – è l’Autorità Centrale istituita presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia italiano.

Nel caso di minori condotti nella Circoscrizione Consolare di Colonia, il ruolo del Consolato Generale è solamente di sostegno all’operato dell’Autorità Centrale, sostegno che si può concretizzare nelle seguenti azioni:

  • sensibilizzare le Autorità locali;
  • seguire, laddove possibile, l’azione delle Forze dell’ordine nelle ricerche del minore sottratto;
  • su richiesta, effettuare tentativi di contatto con l’altro genitore o di conciliazione tra le parti;
  • fornire nominativi di legali in loco;
  • fornire nominativi di interpreti e/o traduttori in loco;
  • effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, visite consolari al minore conteso;
  • presenziare, qualora ne ricorrano i presupposti, alle udienze in qualità di uditore;
  • nel rispetto dell’ordinamento locale, esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console Generale.

2) Jugendamt

Lo Jugendamt è un Ente tedesco che si occupa della tutela dei minori ed interviene ogniqualvolta ravvisi una minaccia al benessere di uno di loro. Lo fa con poteri molto più estesi di quelli delle Autorità di altri Paesi, potendosi anche sostituire ai genitori nell’esercizio della potestà genitoriale. Interviene inoltre come parte civile in ogni procedimento giudiziario nel quale siano coinvolti dei minori e ha facoltà di fare appello contro le decisioni del Tribunale. Inoltre, esso è l’Autorità competente per l’esecuzione delle sentenze. Lo JA è dunque contemporaneamente parte in causa, organismo di consulenza ed organo esecutore. Questa peculiarità, sconosciuta agli ordinamenti di altri Paesi occidentali, suscita crescenti critiche in ambito europeo.

Qualora un minore italiano sia oggetto di provvedimenti dello Jugendamt, il Consolato Generale, su richiesta di uno o di entrambi i genitori e sempre nel superiore interesse del minore stesso, può prestare loro assistenza nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, effettuando – compatibilmente con quanto previsto dall’ordinamento locale – interventi di sensibilizzazione, presenziando alle udienze in qualità di uditore, ecc.

Nel caso di coppie non sposate, l’ordinamento tedesco attribuisce in via esclusiva alla madre la potestà genitoriale sui figli, anche se il padre ne ha riconosciuto la paternità. Egli può ottenere la potestà genitoriale congiunta solo con l’assenso della madre. In caso di diniego, potrà ricorrere esclusivamente in tribunale. Si suggerisce pertanto alle coppie non sposate di richiedere allo Jugendamt competente, sin dall’arrivo in Germania o immediatamente prima della nascita di un figlio, l’attribuzione congiunta della potestà genitoriale (gemeinsame Sorgerecht).

Guida: Orientamento e guida all’assistenza di minori contesi