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AFFARI SOCIALI ED EMIGRAZIONE – Canone RAI

UFFICIO AFFARI SOCIALI ED EMIGRAZIONE
colonia.sociale1@esteri.it

La residenza all’estero, ovverosia l’iscrizione all’AIRE, non conferisce il diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI (addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica) per gli eventuali apparecchi televisivi detenuti in Italia. Anche qualora non si sia in possesso di alcun apparecchio televisivo, se ne presume comunque la detenzione per il solo fatto di essere titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica.

Pertanto, qualora non si sia in possesso di un apparecchio televisivo in Italia, occorre superare la presunzione di detenzione presentando l’apposita dichiarazione pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Attenzione: detta dichiarazione ha validità annuale e, conseguentemente, va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchio televisivo. Può essere inoltrata a partire dal I luglio dell’anno precedente e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento (per esempio, la dichiarazione per il 2018 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2018).