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AFFARI SOCIALI ED EMIGRAZIONE – Assistenza ai cittadini italiani all’estero

UFFICIO AFFARI SOCIALI ED EMIGRAZIONE
colonia.sociale1@esteri.it

Al fine di ottimizzare il servizio all’utenza, l’Ufficio E.A.S. riceve il pubblico su appuntamento che si può fissare scrivendo all’indirizzo e-mail indicato qui sopra.

Il connazionale può rivolgersi all’Ufficio Emigrazione e Affari Sociali per chiedere informazioni e assistenza nei settori elencati qui sotto.
Informazioni utili possono essere reperite anche sulla guida “Primi passi in Germania”, un prezioso strumento di orientamento sia per chi vi si trasferisce, sia per chi già vi risiede.

1) Assistenza sanitaria

Prima di partire per la Germania, è raccomandabile informarsi sulla copertura sanitaria all’estero da parte del Servizio Sanitario Nazionale, consultando l’apposito sito del Ministero della Salute.

In via eccezionale, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche le cure di altissima specializzazione all’estero, preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza e relative a prestazioni che in Italia non sarebbero ottenibili tempestivamente o in forma adeguata. Ai fini del rimborso, è necessario che il Consolato Generale rilasci il previsto parere di congruità, una volta verificato che le spese sono state sostenute presso centri di natura pubblica o di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle Autorità sanitarie tedesche.

Il decreto del Ministro della Salute dell’ 1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio Sanitario Nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novana giorni all’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Il riconoscimento del diritto è da intendersi circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.

Guida: I primi passi in Germania per un primo orientamento

2) Assistenza sociale diretta

a) Il sussidio

L’Ufficio consolare può, compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio, erogare al cittadino italiano residente stabilmente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata necessità, un sussidio avente carattere di assoluta eccezionalità.

La documentazione da esibire per la richiesta di sussidio consolare è la seguente:

  • passaporto o carta d’identità in corso di validità;
  • documentazione relative a tutte le fonti di reddito (busta paga, rateo della pensione, attestazioni degli Uffici sociali e del lavoro tedeschi, assegni familiari, assegno d’invalidità, ecc.);
  • estratti-conto (Kontoauszüge) completi degli ultimi tre mesi;
  • eventuali fatture (affitto, conguagli, ecc.) non pagate.

b) Il prestito con promessa di restituzione

Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario. I prestiti con promessa di restituzione non possono essere concessi a connazionali che ne abbiano già precedentemente usufruito e non abbiano estinto il debito contratto.

Prestiti con promessa di restituzione  – cambiamento modalità di rimborso

In ottemperanza all’obbligo di adesione alla Piattaforma Incassi, dal 30 giugno 2024 le modalità di rimborso dei prestiti con promessa di restituzione concessi ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs n.71 del 3 febbraio 2011 sono cambiate.

E’ ora possibile restituire i prestiti concessi esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. a)   presso gli Uffici Postali, rivolgendosi all’operatore di sportello;
  2. b)   tramite il sito poste.it;
  3. c)    presso l’Ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all’occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare.

3) Canone RAI per i residenti all’estero

La residenza all’estero, ovverosia l’iscrizione all’AIRE, non conferisce il diritto all’esenzione dal pagamento del canone RAI (addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica) per gli eventuali apparecchi televisivi detenuti in Italia. Anche qualora non si sia in possesso di alcun apparecchio televisivo, se ne presume comunque la detenzione per il solo fatto di essere titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica.

Pertanto, qualora non si sia in possesso di un apparecchio televisivo in Italia, occorre superare la presunzione di detenzione presentando l’apposita dichiarazione pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Attenzione: detta dichiarazione ha validità annuale e, conseguentemente, va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchio televisivo. Può essere inoltrata a partire dal I luglio dell’anno precedente e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento (per esempio, la dichiarazione per il 2018 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2018).

4) Corrispondenti consolari e patronati

I Corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati. Il capo di un ufficio consolare può conferire l’incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell’incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono.

Le attività del Patronato consistono nell’informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti sul territorio italiano. L’attività di tale istituto è finalizzata al conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, previdenziale, anche complementare, e di immigrazione ed emigrazione, nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero.

ELENCO – Patronati e Corrispondenti Consolari della circoscrizione Colonia – versione sito 14-06-2024

5) Decessi e traslazione salme

Su richiesta dei familiari, si forniscono informazioni sugli adempimenti amministrativi da effettuare per il rimpatrio della salma.

Nel caso i congiunti del connazionale deceduto risultino sconosciuti alle Autorità tedesche, queste ultime contattano il Consolato Generale, che provvede ad informare i familiari in Italia tramite il Comune, la Questura o il Comando dei Carabinieri competente.

6) Detenuti italiani all’estero

I connazionali in stato di fermo e/o di arresto all’interno della Circoscrizione Consolare hanno diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale il Consolato Generale – principalmente – può:

  • rendere visita al detenuto;
  • fornire nominativi di legali in loco;
  • curare i contatti con i familiari;
  • su richiesta del detenuto e/o dei suoi familiari, accertarsi con il penitenziario che al connazionale ivi recluso sia fornita adeguata assistenza medica e/o di altro genere;
  • su richiesta del detenuto che abbia presentato domanda di trasferimento per scontare il resto della pena detentiva in Italia, reperire presso il suo legale informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.

Il Consolato Generale, anche insieme ad altre Istituzioni e persone terze agenti su base volontaria, realizza iniziative volte ad alleviare l’esperienza carceraria dei connazionali detenuti, come per esempio pranzi e invio di pacchi dono natalizi.

Il Consolato Generale, invece, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.

Guida: Guida pratica all’assistenza dei detenuti all’estero

7) Minori contesi

La normativa UE n. 2201/2003  (Regolamento n. 2201/2003) stabilisce, fra le altre cose:
1) la competenza del Giudice del Paese dove il minore risiedeva prima della sottrazione e
2) l’esecutività delle decisioni emesse dal Giudice competente provviste del titolo esecutivo europeo. L’unico organo legittimato ad attivare le procedure previste dal Regolamento n. 2201/2003 – nonché quelle della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – è l’Autorità Centrale istituita presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia italiano.

Nel caso di minori condotti nella Circoscrizione Consolare di Colonia, il ruolo del Consolato Generale è solamente di sostegno all’operato dell’Autorità Centrale, sostegno che si può concretizzare nelle seguenti azioni:

  • sensibilizzare le Autorità locali;
  • seguire, laddove possibile, l’azione delle Forze dell’ordine nelle ricerche del minore sottratto;
  • su richiesta, effettuare tentativi di contatto con l’altro genitore o di conciliazione tra le parti;
  • fornire nominativi di legali in loco;
  • fornire nominativi di interpreti e/o traduttori in loco;
  • effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, visite consolari al minore conteso;
  • presenziare, qualora ne ricorrano i presupposti, alle udienze in qualità di uditore;
  • nel rispetto dell’ordinamento locale, esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console Generale.

8) Jugendamt

Lo Jugendamt è un Ente tedesco che si occupa della tutela dei minori ed interviene ogniqualvolta ravvisi una minaccia al benessere di uno di loro. Lo fa con poteri molto più estesi di quelli delle Autorità di altri Paesi, potendosi anche sostituire ai genitori nell’esercizio della potestà genitoriale. Interviene inoltre come parte civile in ogni procedimento giudiziario nel quale siano coinvolti dei minori e ha facoltà di fare appello contro le decisioni del Tribunale. Inoltre, esso è l’Autorità competente per l’esecuzione delle sentenze. Lo JA è dunque contemporaneamente parte in causa, organismo di consulenza ed organo esecutore. Questa peculiarità, sconosciuta agli ordinamenti di altri Paesi occidentali, suscita crescenti critiche in ambito europeo.

Qualora un minore italiano sia oggetto di provvedimenti dello Jugendamt, il Consolato Generale, su richiesta di uno o di entrambi i genitori e sempre nel superiore interesse del minore stesso, può prestare loro assistenza nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, effettuando – compatibilmente con quanto previsto dall’ordinamento locale – interventi di sensibilizzazione, presenziando alle udienze in qualità di uditore, ecc.

Nel caso di coppie non sposate, l’ordinamento tedesco attribuisce in via esclusiva alla madre la potestà genitoriale sui figli, anche se il padre ne ha riconosciuto la paternità. Egli può ottenere la potestà genitoriale congiunta solo con l’assenso della madre. In caso di diniego, potrà ricorrere esclusivamente in tribunale. Si suggerisce pertanto alle coppie non sposate di richiedere allo Jugendamt competente, sin dall’arrivo in Germania o immediatamente prima della nascita di un figlio, l’attribuzione congiunta della potestà genitoriale (gemeinsame Sorgerecht).

Guida: Orientamento e guida all’assistenza di minori contesi

9) Sistema pensionistico

L’Ufficio E.A.S. fornisce informazioni di carattere generale sul sistema pensionistico italiano e tedesco. Nella circoscrizione consolare operano una serie di patronati ed altre istituzioni di assistenza che possono fornire assistenza e supporto specialistico nel settore previdenziale.

A partire da febbraio 2012 il pagamento delle pensioni all’estero è affidato a CITIBANK. Quest’ultima, insieme all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), effettua ogni anno una rilevazione dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero. Ogni pensionato riceve annualmente presso il proprio domicilio il Modulo di Dichiarazione di Esistenza in Vita[8]. Esso deve essere compilato e sottoscritto con le modalità sullo stesso indicate (anche presso il Consolato Generale) e, poi, inoltrato per posta ordinaria a CITIBANK all’indirizzo: PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom. L’inoltro può essere effettuato anche per via telematica dall’Ufficio E.A.S. su richiesta del pensionato, che, recatosi al Consolato Generale, riceverà seduta stante la ricevuta della ricezione dei dati da parte di CITIBANK.

In caso di impossibilità da parte del pensionato di compilare e firmare il modulo di dichiarazione di esistenza in vita a causa di grave stato d’infermità fisica o mentale, ricovero per disabilità in istituto specializzato, incapacità, reclusione in istituto di detenzione, è possibile utilizzare il Modulo Alternativo di Dichiarazione di Esistenza in Vita. Questo modulo può essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti firmatari:

  • funzionario dell’Istituzione (casa di cura, ospedale, struttura carceraria, ecc.) dove risiede il pensionato,
  • medico responsabile della cura del pensionato,
  • rappresentante legale/tutore legale del pensionato.

Dette attestazioni non possono essere antecedenti a più di 45 giorni rispetto alla data di spedizione delle stesse.

Il Servizio di Assistenza di Citibank è attivo dal lunedì al venerdì tra le ore 08.00 e le 20.00 telefonando al numero verde 0800 5891614. In alternativa, si può prendere contattato con Citibank attraverso il portale www.inps.citi.com oppure inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica inps.pensionati@citi.com.

Guida: Primi passi in Germania per la terza età
Foglio informativo: EPASA-ITACO_Campagna pensione estera germania

Modulistica:
richiesta di certificazione del diritto alla pensione
modulo alternativo di dichiarazione esistenza in vita
dichiarazione in lingua italiana
dichiarazione in lingua tedesca

10) Ricerca di connazionali

Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata. Il Consolato Generale effettua, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste (firmate, in carta semplice) vanno inviate al Consolato Generale ai recapiti e-mail sociale.colonia@esteri.it e colonia.sociale1@esteri.it e/o al numero di fax 0049 221 4060350. Esse devono riportare le generalità della persona cercata, la sua ultima residenza conosciuta, ogni altro elemento utile al suo rintraccio e, in allegato, copia di un documento d’identità valido del richiedente.

In caso di scomparsa, deve essere presentata una denuncia ai competenti organi della polizia italiana, la quale, tramite i canali Interpol, provvede poi ad allertare quella tedesca per le ricerche del caso. Copia di tale denuncia va trasmessa al Consolato Generale e all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (dgit4@esteri.it).

In merito alle richieste di conoscere l’indirizzo di residenza all’estero di connazionali (anche a fini di notifica) si fa presente che esse vanno indirizzate ai relativi Comuni italiani di iscrizione AIRE (Comune di ultima residenza in Italia o Comune di origine).

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