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ATTI NOTARILI – Dal 1° luglio 2020 autentica di firma e di fotocopia soltanto con appuntamento prenota online

IMPORTANTE: A PARTIRE DAL 1 LUGLIO IL SERVIZIO DI AUTENTICA DI FIRMA E DI FOTOCOPIA

AVVIENE SOLTANTO SU APPUNTAMENTO TRAMITE PRENOTA ON LINE!

IMPORTANTE: In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti. Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.
Egli può inoltre ricevere – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.

Alla luce delle nuove disposizioni, a partire dal 1 gennaio 2012, per gli atti notarili ci si dovrà rivolgere ai notai in loco. Consultando il sito www.notar.de è possibile verificare la conoscenza della lingua italiana da parte dei notai tedeschi più vicini al proprio domicilio.

È consigliabile far predisporre dal notaio italiano rogante il testo completo della procura da esibire al notaio tedesco al fine di consentire a quest’ultimo di procedere alla mera autenticazione notarile della firma o comunque a redigere l’atto nel modo più conforme possibile.

Si ricorda che qualora l’atto fosse redatto dal notaio tedesco nella sola lingua tedesca o dovesse contenere la c.d. formula di autenticazione in lingua tedesca, questo deve essere tradotto in italiano al fine della sua validità in Italia. La traduzione deve essere eseguita da un traduttore giurato con firma depositata presso questo Consolato Generale e legalizzata da questo ufficio. Per la legalizzazione è necessario presentare sia il documento tedesco sia la traduzione (costi € 24,00). L’elenco dei traduttori che hanno depositato la propria firma presso il Consolato si trova qui.

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA

L’attività di autenticazione è svolta da un pubblico funzionario del Consolato. Trattasi in particolare di:

AUTENTICA DI FIRMA (€ 14.-): consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato; per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente al Consolato con un documento di riconoscimento e, ove possibile, il proprio codice fiscale.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE (€ 10.-): dietro presentazione di un documento italiano e la sua copia fotostatica.

TRADUZIONI: vengono legalizzate le firme del traduttore giurato che abbia depositato la propria firma in Consolato. E’ necessario presentare sia il documento redatto in lingua tedesca sia la relativa traduzione in lingua italiana recante l’annotazione del traduttore: “LA PRESENTE TRADUZIONE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE CHE SI ACCLUDE”. E’ possibile consultare l’elenco dei traduttori alla voce “elenchi professionali” su questo sito. La legalizzazione delle traduzioni riguarda esclusivamente i testi tradotti dalla lingua tedesca alla lingua italiana.