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STATO CIVILE – Divorzi

 

DIVORZI
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate all’estero devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, sarà pertanto cura del connazionale richiedere al Consolato Generale l’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio iscritto e trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano.
A tal fine il cittadino italiano dovrà inviare per posta al Consolato Generale la documentazione che si elenca di seguito:

1. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (prima del 10.03.2001):

2. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi (dal 10.03.2001 al 31.07.2022):

3. Per le sentenze emesse da Tribunali tedeschi (a partire dal 1° agosto 2022):

I certificati originali non saranno restituiti, ma resteranno agli atti nel nostro archivio consolare.

 

SENTENZE DI DIVORZIO EMESSE IN UN PAESE TERZO

Per le sentenze di divorzio pronunciate dal Tribunale di un paese terzo si prega di rivolgersi all’Ufficio consolare competente territorialmente per il luogo in cui la sentenza è stata emessa.

 

ALLEGATI: