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ALTRI SERVIZI – Autocertificazione

L’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse
su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive,
di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati,
mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati,
che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea,
nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte
in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte
purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio,
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l’uso dell’atto è esente, per legge, da essa.

Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione
possono essere inviate anche per fax e per via telematica.
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2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Potete ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza.

Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza,
nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione,
di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità CE; marchi o brevetti.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni,
sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.