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STATO CIVILE – Unioni civili

 

 

 

 

UNIONI CIVILI
matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118).

La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, che non modifica lo stato civile delle parti, ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico. Ulteriori informazioni sulla registrazione in Italia delle convivenze di fatto alla pagina ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO..

L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.

  1. Trascrizione in Italia di atti di unione civile o matrimonio costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso.

A seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19.01.2017 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2017) relativi alla L. 76/2016, il/la cittadino/a italiano/a che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia dell’atto straniero.

Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell’art. 32-bis della Legge 31 maggio 1995 n. 218, il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

Matrimoni tra persone dello stesso sesso/unioni civili celebrati in Germania: nel caso di atti di matrimonio tedeschi (fino al 30 settembre 2017 Eingetragene Lebenspartnerschaft), occorre inviare per posta al Consolato Generale:

  • un certificato originale in lingua tedesca rilasciato dal competente ufficio di stato civile (Standesamt), sul quale sia riportato esplicitamente il sesso di entrambe le parti,
  • traduzione autenticata in italiano,
  • modulo di richiesta trascrizione,
  • copia dei documenti d’identità degli interessati.

La lista dei traduttori di riferimento del Consolato è reperibile qui.

N.B.: Non sono accettati gli atti rilasciati su modello internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976.

Matrimoni tra persone dello stesso sesso/unioni civili celebrati in uno stato terzo: si prega di consultare le informazioni disponibili sul sito della rappresentanza consolare competente territorialmente per il luogo di celebrazione del matrimonio/unione civile.

 

  1. Costituzione di unione civile presso il Consolato Generale d’Italia in Colonia

Ai sensi dell’art. 16, co. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e dell’art. 12-bis del D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, i cittadini italiani residenti all’estero possono presentare una richiesta di costituzione di unione civile all’ufficio consolare nella cui circoscrizione almeno una delle due parti è residente.

Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare sono trascritte nei rispettivi registri dello stato civile del comune di iscrizione AIRE.

I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. e residenti nella circoscrizione del Consolato Generale in Colonia potranno presentare domanda di costituzione di unione civile scrivendo una mail alla sezione matrimoni dell’ufficio polifunzionale matrimonidivorzi.colonia@esteri.it

La procedura prevede due momenti separati: la richiesta di costituzione e la celebrazione dell’unione civile (artt. 70-bis, 70-ter e 70-octies del D.P.R. 396/2000).

Nella prima fase le parti dovranno recarsi in Consolato muniti della seguente documentazione e dichiarare i propri dati e l’assenza di cause impeditive all’unione, all’ufficiale di stato civile che redigerà un processo verbale.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione dell’unione civile, laddove i controlli previsti dalla legge abbiano dato esito positivo, le parti si presenteranno in Consolato e renderanno congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire l’unione civile. Contestualmente le due parti potranno eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.

Dal momento che la cerimonia avrà luogo esclusivamente in lingua italiana, qualora una delle due parti non comprendesse perfettamente nella forma e nella sostanza la lingua italiana, si renderà necessaria la presenza di un interprete, i cui costi saranno a carico degli interessati.

N.B.: La scelta di un cognome comune non modifica le generalità anagrafiche delle parti: non è infatti prevista l’annotazione sull’atto di nascita dell’interessato/a. La scelta ha quindi solo l’effetto di consentire alle parti di usare il cognome comune nei rapporti sociali e per la durata dell’unione. I documenti di viaggio e di identità continueranno a riportare le generalità così come emergono dall’atto di nascita trascritto o iscritto in Italia.